Art. 7
(Organi dell'Associazione)
Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente d) l'Organo di controllo.
Il funzionamento dell'Associazione è integrato dal Regolamento Attuativo che è approvato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 8
(L'Assemblea)
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli Associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, aventi diritto di voto ai sensi del successivo articolo 9.
L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando venga fatta richiesta da almeno il 10% (dieci per cento) degli Associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
l) approva la relazione morale presentata dal Consiglio Direttivo e la relazione finanziaria presentata dal Collegio dei Revisori o dal Revisore;
m) determina il programma di attività dell'Associazione;
L'ordine del giorno dell'Assemblea è fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Ulteriori proposte a integrazione dell'ordine del giorno, presentate da almeno un decimo degli Associati, dovranno essere inserite nello stesso.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati, se in prima convocazione, e di qualunque sia il numero degli associati, se in seconda convocazione.
L'assemblea avente a oggetto le materie di cui alle lettere f) e h) è validamente costituita e delibera con la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 30 (trenta) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o comunicazione scritta o pubblicazione dell'avviso sulla "home page" del sito web dell'Associazione, nonché affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.
Art. 9
(Diritto di voto nell'Assemblea)
Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa, per tutti gli anni a partire da quello della prima iscrizione.
A ciascun Associato spetta un solo voto. Gli Associati potranno farsi rappresentare da altri Associati mediante delega individualmente sottoscritta; l'Associato non potrà comunque rappresentare per delega più di tre Associati.
Art. 10
(Consiglio Direttivo)
II Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto di undici membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati e dura in carica tre anni. In sede di elezione del Consiglio Direttivo, saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti; ogni Associato potrà votare un massimo di quattro nomi. Dei lavori dell'Assemblea dovrà essere redatto verbale, trascritto sull'apposito Registro.
La maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti Giuridici associati. Si applica l'art. 2382 Codice Civile.
Al fine di garantire una più larga partecipazione di personalità della cultura filosofica, il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 (due terzi), può cooptare ulteriori nuovi membri del Consiglio, fino ad un massimo di tre, fatto salvo il rispetto delle maggioranze di cui sopra.
II Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, un Presidente e due Vice-Presidenti, immediatamente rieleggibili nella stessa carica, di durata triennale, una sola volta.
Nomina altresì un Segretario-Tesoriere, che collabora col Presidente e tiene gli atti amministrativi e contabili dell'Associazione.
Il Segretario-Tesoriere potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo, e in tal caso avrà diritto di esprimere il proprio parere sulle materie poste all'ordine del giorno, con valore consultivo.
I Consiglieri potranno essere rieletti per altri due mandati consecutivi. In caso di tre assenze alle riunioni, consecutive e non giustificate, il membro eletto decade d'ufficio dalla sua carica ed è sostituito dal primo dei non eletti. Analogamente, nel caso in cui, nel corso del triennio, venga a cessare dall'Ufficio per qualsiasi altra ragione un membro del Consiglio Direttivo, questi sarà sostituito dal primo dei non eletti e così via, secondo l'ordine successivo della votazione in cui il Consiglio stesso è stato eletto.
Art. 11
(Poteri del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo: a) promuove l'attività dell'Associazione in conformità al programma stabilito dall'Assemblea; b) raccoglie e amministra i fondi dell'Associazione; c) mantiene i rapporti con le altre Associazioni Filosofiche italiane e di altri paesi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, anche in modalità telematica o in convocazione straordinaria, su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; non è ammesso il voto per delega; a parità di voti, prevale quello del Presidente. Dei lavori del Consiglio dovrà essere redatto verbale, trascritto sull'apposito registro.
Art. 12
(Il Presidente)
Il Presidente rappresenta l'Associazione, coordina ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di mancanza del Presidente, il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il nuovo Presidente, che dura in carica per tutto il mandato residuale. Sino a nuova nomina le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente più anziano.
Art.13
(L'Organo di controllo)
L'Organo di controllo è costituito da un Collegio di Revisori composto da tre membri, o da un unico Revisore dei Conti, nominati/o dall'Assemblea. Ha il compito di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, di riferire all'Assemblea degli Associati, con osservazioni e proposte, in ordine ai bilanci e alla loro approvazione. I Revisori/il Revisore dei Conti durano in carica tre anni. Per quanto concerne la regolamentazione e il funzionamento dell'Organo, si rinvia espressamente agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.